Chiarimenti interpretativi e operativi per la demolizione con fermo amministrativo …

La circolare MIT del 1° aprile 2026. Chiarimenti interpretativi e operativi

La recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta il vero punto di svolta operativo, poiché traduce la norma in procedure concrete e vincolanti per gli enti.

La circolare recepisce e sistematizza gli orientamenti giurisprudenziali, chiarendo che la qualificazione di veicolo fuori uso non dipende da un atto formale, ma da una serie di indici oggettivi. In particolare:

Lo stato di abbandono può essere desunto da degrado, mancanza di componenti essenziali, esposizione prolungata agli agenti atmosferici.
Il veicolo è rifiuto anche se si trova su area privata, se emerge la volontà del proprietario di disfarsene.
La mancata bonifica lo qualifica come rifiuto potenzialmente pericoloso.
Questa impostazione rafforza enormemente i poteri accertativi della Polizia Locale, che può fondare le proprie determinazioni su elementi oggettivi e non su mere dichiarazioni.
La medesima Circolare Ministeriale introduce una procedura dettagliata e obbligatoria che gli enti devono seguire, senza margini di discrezionalità e che può di seguito essere così riassunta:

Fase 1 – Attestazione di inutilizzabilità
È il presupposto fondamentale. Deve essere redatta dalla Polizia Locale o dall’ufficio comunale competente e deve contenere una valutazione tecnico-amministrativa completa.

Fase 2 – Comunicazione al proprietario
Deve essere effettuata entro 7 giorni dalla redazione dell’attestazione, con strumenti che garantiscano la prova legale della ricezione (raccomandata o PEC).

Fase 3 – Termine dilatorio di 60 giorni
Il proprietario può opporsi. Il silenzio equivale ad assenso implicito alla demolizione.

Fase 4 – Azione esecutiva
In assenza di opposizione da parte del proprietario, si procede con: rimozione del veicolo, conferimento a centro autorizzato, cancellazione dal PRA, senza che il fermo possa essere opposto.
La circolare sottolinea inoltre l’obbligo di tracciabilità procedimentale, imponendo agli enti di conservare tutta la documentazione (notifiche, verbali, attestazioni).
Un ulteriore elemento di grande rilievo operativo riguarda la possibilità di intervenire senza attendere i 60 giorni nei casi di urgenza. La più volte citata circolare individua specifiche ipotesi in cui è possibile procedere senza il rispetto dei tempi, che possono essere riassunti nei seguenti:

– pericolo per la sicurezza pubblica
– rischio ambientale
– intralcio alla circolazione
– esigenze di tutela del patrimonio stradale.

In tali casi, la Polizia Locale deve motivare puntualmente l’urgenza nel verbale, configurando una vera e propria responsabilità tecnico-giuridica dell’operatore.
La circolare MIT non si limita agli aspetti operativi sul territorio, ma interviene anche sull’organizzazione interna:

– gli uffici PRA e Motorizzazione devono accettare le richieste anche con fermo fiscale
– gli operatori devono informare i cittadini sull’assenza di incentivi in caso di fermo fiscale
– gli impianti di demolizione non possono rifiutare veicoli per la sola presenza del fermo fiscale.

Si tratta di un sistema integrato che coinvolge tutti i soggetti della “filiera”.
Il ruolo dei Comuni e della Polizia Locale: funzione certificativa, tecnica e procedimentale
La riforma attribuisce agli enti locali un ruolo centrale, trasformandoli da soggetti passivi a protagonisti del procedimento. L’attestazione di inutilizzabilità non è un mero atto formale, ma un provvedimento che implica:

– un accertamento tecnico (condizioni del veicolo)
– una valutazione giuridica (qualificazione come rifiuto)
– una funzione certificativa (idonea a produrre effetti verso terzi).
Essa diventa il fulcro dell’intero procedimento e richiede competenze multidisciplinari.

E’ bene tener presente inoltre che, particolarmente innovativa è la disciplina dei veicoli su area privata. Il procedimento può essere attivato su istanza del proprietario e prevede:

– richiesta documentata
– sopralluogo tecnico
– rilascio dell’attestazione.

Si supera così definitivamente l’idea che l’intervento della Pubblica Amministrazione sia limitato al suolo pubblico.
La circolare chiarisce infine che l’attestazione è un servizio a domanda individuale, con conseguente obbligo per i Comuni di:

– istituire formalmente il servizio
– determinare le tariffe
– garantire la copertura dei costi.

Ciò implica un adeguamento organizzativo significativo, che coinvolge regolamenti, modulistica e formazione del personale.
Per determinare correttamente la tariffa finale, l’Amministrazione è chiamata a comporre un mosaico di costi che parte innanzitutto dal fattore umano, analizzando i costi del personale non come semplice stipendio orario, ma includendo il tempo effettivo impiegato dalla ricezione della domanda fino alla firma digitale, gli oneri riflessi come i contributi previdenziali e l’IRAP, e la specifica qualifica professionale dell’operatore o del funzionario coinvolto nell’iter.
A questo nucleo centrale si aggiungono le spese vive per il sopralluogo tecnico, indispensabile per accertare lo stato fisico del veicolo e il suo reale degrado, che comprendono i costi di trasferta per carburante e usura dei mezzi di servizio, oltre all’impiego della strumentazione digitale e dei dispositivi di protezione individuale necessari durante l’ispezione del rottame.
Non meno rilevante è l’istruttoria amministrativa, ovvero tutto quel lavoro di back-office che prevede la consultazione delle banche dati di PRA e Motorizzazione, la gestione delle notifiche legali tramite PEC e la conservazione a norma dei documenti prodotti, il tutto coronato dai costi generali di funzionamento, quei cosiddetti “overhead” come utenze, licenze software e manutenzione degli uffici che vengono solitamente calcolati in una percentuale forfettaria tra il 10% e il 15% dei costi diretti.
L’intero impianto di calcolo deve rispondere al principio della copertura integrale, un equilibrio delicato dove la Pubblica Amministrazione non deve generare profitto, non essendo un ente commerciale, ma nemmeno operare in perdita per non incorrere nel rischio di danno erariale, garantendo così una tariffa che risulti equa e proporzionata al servizio effettivamente reso al cittadino. Volendo tradurre questa analisi in cifre concrete per un caso ipotetico di scuola, potremmo immaginare un costo di 60,00 euro per circa due ore di lavoro del personale divise tra istruttoria e sopralluogo, a cui sommare 15,00 euro per le spese di trasferta e l’uso dell’attrezzatura tecnica, 10,00 euro per i diritti fissi e la gestione della pratica digitale e, infine, 8,50 euro come quota parte per le spese generali d’ufficio, portando così il totale complessivo della tariffa a 93,50 euro.
Il regime fiscale. Imposta di bollo e profili economici del procedimento
L’attestazione di inutilizzabilità, in quanto atto amministrativo rilasciato su istanza di parte, è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Il regime applicabile comporta un’imposta di bollo sull’istanza e una seconda sull’attestazione (anche se diversi comuni procedono abitualmente alla richiesta di una sola imposta che appongono sulla richiesta considerando un tutt’uno l’istanza e l’attestazione).
Tale onere si aggiunge alla tariffa del servizio, determinata dal Comune. La combinazione di tariffa e imposta di bollo impone agli enti di strutturare adeguatamente il servizio, anche sotto il profilo informativo, per evitare contenziosi.

Postato il 27 aprile

Compila i campi per ricevere maggiori informazioni e per rimanere aggiornato con le nostre promozioni

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.



Condividi