Eredità autoveicoli ??? Ecco come fare

Per prima cosa l’erede deve accettare l’eredità, comprendente uno o più veicoli.

Normalmente viene utilizzata la scrittura privata, bollata, con le sottoscrizioni degli eredi autenticate da un notaio o da uno S.T.A. Sportello telematico dell’ automobilista dove l’erede dichiara il decesso della persona intestataria del veicolo e di averne accettato l’eredità e dove andranno descritti i veicoli compresi nell’eredità, con l’indicazione di targa e telaio.
Entro sessanta giorni l’atto va registrato al P.R.A. e si deve richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Il termine di 60 giorni per richiedere la formalità e per effettuare il versamento I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) decorre dalla data di formazione dell’atto da trascrivere.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, il veicolo, come qualsiasi altro bene, entrerà nella comunione ereditaria, ovvero dovrà essere cointestato a tutti gli eredi. Se uno dei coeredi non accetterà l’eredità, occorrerà un atto di rinuncia formale che devrà essere presentato e ricevuto da un notaio oppure dal tribunale dove si è aperta la successione. In tal caso, la trascrizione al PRA dell’atto di rinuncia è esclusa.

In caso di successione testamentaria occorre una copia conforme o un estratto autentico del testamento reso pubblico dal notaio.

In presenza di una successione legittima si deve invece produrre una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta la qualità di erede delle parti interessate.

Si può verificare anche il caso in cui solo un unico erede è interessato al veicolo, in tal caso sono richieste due distinte formalità di trascrizione consecutive: l’intestazione a tutti gli eredi e la cessione di quote del veicolo tra eredi; l’atto predisposto rimarrà uno solo, e potrà essere compilato dallo STA e firmato presso il notaio, quando gli eredi presumibilmente già si riuniscono per il trasferimento dei beni immobili del defunto, oppure firmato presso lo STA.
La stessa cosa può accadere se nessun erede ha intenzione a conservare la proprietà del veicolo e venga deciso di vendere ad una terza persona.

In caso di minori?

Quando tra gli eredi vi sono dei minori, la loro rappresentanza è attribuita ai genitori, a cui verrà attribuito la rappresentanza del minore con la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. In caso di mancanza dei genitori o per casi particolari, il giudice tutelare nomina un tutore che rappresenta il minore e ne amministra i beni.

Per i veicoli non registrati (come i ciclomotori, rimorchi con massa inferiore a 35ql., etc.) non occorre alcun titolo, ma è sufficiente che il nuovo proprietario aggiorni la carta di circolazione.

Postato il 28 marzo

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