Esibizione del certificato di assicurazione: “OK” anche in formato digitale

Il Codice della Strada stabilisce che, per poter circolare, il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprovi l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.

E’ quanto stabilisce l’art. 180, comma 1, lettera d) del Codice della Strada.
Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, è cessato l’obbligo di esibire sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione.

Con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) ha specificato che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, anche tramite posta elettronica.”
In risposta alle indicazioni dell’IVASS  è intervenuto il Ministero dell’Interno che ha chiarito che “può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale” o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria e neppure che possa essere richiesta l’esibizione del certificato originale in formato cartaceo.

Postato il 28 marzo

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