Fermo amministrativo: ora si può rottamare !!!

Il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di legge “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo“.
Arriva quindi una piccola ma importante rivoluzione per i veicoli inutilizzabili e bloccati dal fisco.
In termini molto semplici e pratici, adesso, i veicoli fuori uso possono essere cancellati dal Pubblico registro automobilistico (PRA) ed essere così demoliti, anche se sono sottoposti ad un fermo amministrativo. Prima dell’approvazione da parte del Senato di questo nuova norma, chi possedeva, ad esempio, un’auto non più in grado di muoversi ma su cui pendeva un debito, non poteva rottamarla.
Se un veicolo è classificato come fuori uso, la sua rimozione dal PRA e la contestuale rottamazione potrà sempre avvenire.
Importante, quindi, il veicolo in questione deve rientrare nella definizione tecnica di mezzo fuori uso o destinato alla demolizione.
Inoltre, la cancellazione dal PRA deve essere presentata presso i centri di raccolta autorizzati.
Il provvedimento approvato dal Senato stabilisce inoltre che rientrano tra i veicoli che possono essere cancellati dal PRA anche quelli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari.
In presenza di iscrizione del fermo amministrativo su di un veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo.

IL DEBITO NON VIENE CANCELLATO
Ovviamente, il fatto che un veicolo inutilizzabile su cui pende un debito possa essere rottamato, non significa che il debito sparisca. Semplicemente, il vincolo che prima impediva la radiazione non avrà più effetti pratici. Se il cittadino acquista una nuova auto, i creditori potranno rivalersi su questa.

Postato il 01 febbraio

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