Gancio traino, cosa cambia …

Dal 15 febbraio 2021 non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione Civile l’installazione dei ganci traino. Tale decisione – eliminando le lungaggini necessarie per dotare il proprio veicolo di un gancio traino – ha spinto significativamente nell’ultimo anno questo tipo di intervento. In passato tutte le modifiche come l’installazione del gancio di traino, dei serbatoi di Gpl, di attrezzature per disabili ecc… richiedevano visita e prova presso la Motorizzazione con successivo aggiornamento del libretto di circolazione. Il nuovo decreto del 2021 semplifica enormemente l’iter di installazione gancio traino, snellendo anche la burocrazia. Occorre tuttavia aver ben presente quale tipo di gancio traino installare in base alle esigenze del guidatore ma anche alla massa a pieno carico omologata per la specifica vettura.

Installazione gancio traino: con il nuovo decreto è più facile

Il DECRETO dell’ 8 gennaio 2021 titolato innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione individua le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali non è prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonché le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

Tra queste, al punto 2, rientra per l’appunto l‘Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1. L’iter per installare un gancio traino si semplifica dunque moltissimo, perché è sufficiente la compilazione di un’autodichiarazione da parte di un responsabile dell’officina / carrozzeria sulla conformità del prodotto installato e dell’intervento eseguito. (vedi documento allegato)

Concretamente, secondo la normativa, il responsabile dovrà dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 – di aver installato sul veicolo (riportando numero di targa e di telaio) il gancio di traino specificando le seguenti informazioni: tipo, classe, numero di omologazione, valore D e carico verticale. Si deve inoltre dichiarare che il suddetto gancio traino rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo e di aver rispettato tutte le prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo di traino, nonché tutte le altre prescrizioni di buona tecnica applicabili, con particolare riferimento ai punti di ancoraggio, agli elementi di fissaggio e alle coppie di serraggio. Infine, occorre posizionare correttamente la targhetta identificativa che i lavori sono stati effettuati a perfetta regola d’arte.

Installatori ganci traino: come accreditarsi presso la motorizzazione civile

L’installatore che esegue l’intervento deve essere accreditato presso la motorizzazione civile. Occorre dunque che la carrozzeria abbia sottoscritto il disciplinare (allegato C) in cui si chiede l’identificazione della propria attività di autoriparazione presso l’Ufficio Motorizzazione Civile per le operazioni di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali che comportano l’aggiornamento della carta di circolazione e per le quali non è richiesta la la visita e prova del veicolo interessato a norma dell’art. 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riportate all’allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ad ogni carrozzeria / officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Per ogni modifica effettuata la carrozzeria rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

Cosa deve fare l’autoriparatore quando installa un gancio traino

Sottoscrivendo il disciplinare (allegato C) l’autoriparatore si impegna quindi a:

– effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati;

– rilasciare con le modalità e nelle forme previste la documentazione prevista dal decreto

– fornire al possessore del veicolo ogni informazione necessaria per i successivi adempimenti ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione

– tenere il registro previsto dal decreto e di custodirlo in modo adeguato,

– comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che sono stati depositati presso l’Ufficio Motorizzazione Civile

– informare l’interessato che il veicolo oggetto di modifiche può essere oggetto di controllo a campione da parte degli Uffici Motorizzazione Civile – a consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile.

Dichiara infine di essere consapevole che, ferme restando le responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo, nel caso in cui dovessero essere accertate irregolarità sul rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare, il codice identificativo verrà ritirato e pertanto non potrà più svolgere le attività previste dall’articolo 78, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Gancio traino: aggiornamento carta di circolazione

Una volta effettuata l’installazione del gancio traino auto, l’intestatario ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica.

La domanda di aggiornamento, da presentare entro 30 giorni dal completamento dei lavori, deve essere redatta sul modello denominato TT 2119 e ad essa vanno allegati:

– Attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001;

– Attestazione del versamento di € 16,00 sul cc postale 4028;

– Attestazione dei lavori dell’officina accreditata;

– Certificazione di origine dei componenti installati

– Certificato di conformità, laddove previsto

L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente e prevede l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:

– i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;

– il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.

In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46

Per chi aveva iniziato l’iter con la vecchia procedura – che prevedeva la prova – è possibile portarla a termine con la stessa procedura oppure passare al nuovo iter semplificato. Il decreto prevede infatti che le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni.

Limiti di utilizzo del gancio traino: cosa guardare nel libretto di circolazione

Il gancio traino per auto è definito per legge un “dispositivo a sfera per rimorchi leggeri”, cioè rimorchi con massa a carico non superiore a 750 kg oppure massa complessiva a pieno carico di motrice e rimorchio non oltre le 3,5 tonnellate. Il limite previsto dal codice della strada (patente B) è dunque di 3,5 tonnellate, ma tutto dipende dalla massa a pieno carico omologata della specifica vettura.

Come prima cosa occorre quindi verificare se l’auto è omologata per il traino e con che limite di carico. Al punto 0.1 del libretto di circolazione è indicata la massa trainabile massima riferita a un rimorchio dotato di sistema frenante. Al punto 0.2 è invece indicata la massa trainabile massima di rimorchi non frenati, che non può mai superare i 750 kg. Se nei punti 0.1 e 0.2 non è riportato alcun valore significa che l’auto non è omologata per il traino, come spesso accade per auto dotate di impianti a gas e per le auto elettriche, dove per ragioni di sicurezza o per la posizione delle batterie non è possibile installare un gancio traino. A determinare la capacità di traino è ovviamente anche la potenza del motore e il peso del veicolo, ma possono influire in maniera significativa anche elementi quali il cambio automatico o la trazione integrale: quest’ ultima impatta fortemente sulla capacità di traino (aumentando la capacità di trasmettere la coppia e scaricarla a terra la coppia), tanto che uno stesso modello dotato di trazione integrale può raddoppiare la massa trainabile.

Come prima cosa occorre quindi verificare se l’ auto è omologata per il traino e con che limite di carico. Al punto 0.1 del libretto di circolazione è indicata la massa trainabile massima riferita a un rimorchio dotato di sistema frenante. Al punto 0.2 è invece indicata la massa trainabile massima di rimorchi non frenati, che non può mai superare i 750 kg. Se nei punti 0.1 e 0.2 non è riportato alcune valore significa che l’auto non è omologata per il traino, come spesso accade per auto dotate di impianti a gas e per le auto elettriche, dove per ragioni di sicurezza o per la posizione delle batterie non è possibile installare un gancio traino. A determinare la capacità di traino è ovviamente anche la potenza del motore e il peso del veicolo, ma possono influire in maniera significativa anche elementi quali il cambio automatico o la trazione integrale: quest’ ultima impatta fortemente sulla capacità di traino (aumentando la capacità di trasmettere la coppia e scaricarla a terra la coppia), tanto che uno stesso modello dotato di trazione integrale può raddoppiare la massa trainabile.

Postato il 21 maggio

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